CERTIFICAZIONE ENERGETICA - DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
FAQ DETRAZIONI 55%
Innanzitutto non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori debba essere trasmessa ad Enea - per via telematica tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage di questo sito cliccando sull'icona della cassetta postale - la documentazione costituita dall'Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al "decreto edifici") e la scheda descrittiva de gli interventi realizzati (Allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel c aso di sostituzione di impianti termici) o da una sola scheda informativa semplificata (Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna a l mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, ne' in caso di invio corretto, ne' in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, do cumentazione varia, ecc. che invece deve essere conservata a cura dell'utente ed esibita in caso di eventuali controlli da part e dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è facoltà dell'Agenzia richiedere l'esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. Si ricorda infine che l'allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accedere alle detrazioni.
Sono, appunto, allegati in originale al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "Decreti e Normativa" - che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione web raggiungibile dalla homepage di questo sito che riproduce e a iuta a comprendere tali allegati.
Occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare): tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto edifici". 2) Scheda informativa semplificata sull'intervento realizzato (allegato F) da compilare a video e da inviare all'ENEA. Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici".
Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E de l decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto di sposto dall'art. 9 del "decreto edifici".
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni per i pannelli solari termici e dal 2008 anche per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Tuttavia, secondo l'art. 1comma 2 del decreto, sono incentivati anche tutti quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi,nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici". Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.
La documentazione prevista dal decreto può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.
Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
La "circolare entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.
Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.
Dal 2008, ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 sono ammesse a detrazione anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purchè questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato I del "decreto edifici". Quindi, anche per le pompe di calore e gli impianti geotermici, come per le caldaie a condensazione, dal 2008 e` possibile trasmettere ad ENEA solo l'Allegato E. Nel caso invece di altri ti pi di impianti termici, si può` sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma344 della legge finanzi aria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al D.M. 11/03/08. In quest'ultimo caso, la documentazione da trasmettere ad ENEA non e` stata semplificata nel tempo e rimane ancora costituita dall'Allegato A e dall'Allegato E. Per le caldaie a biomassa, vedere la faq no 42.
Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzat e da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie - ove tecnicamente compatibili - tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata.
All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.
Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare.
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio: - se l'impianto termico e` centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall'amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
- se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato "A" e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell'allegato E si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico che e` consentito attribuire a ciascuna unità immobiliare.
b) sul singolo appartamento:
- se l'impianto termico esistente e` centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato "A" facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato ; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento; - se l'impianto e` autonomo, occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZION E DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 42):
- se l'impianto termico e` centralizzato, occorre predisporre unicamente l'Allegato E riferito all'intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall'amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell'intervento ed il costo complessivamente sostenuto; - se gli impianti son o autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.
In base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011, dal 14 maggio 2011 non e` più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare questa facilitazione solo "virtuale" in quanto il regime di applicazione dell'IVA permane diverso. Infatti, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA e` al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valo re significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l'aliquota e` al 20% (il 21% dal 17/9/2011).
Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo e` se l'imposta e`scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda il paragrafo 9 della "circolare entrate".
In base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011, dal 14 maggio 2011 non e` più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare questa facilitazione solo "virtuale" in quanto il regime di applicazione dell'IVA permane diverso. Infatti, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA e` al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valo re significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l'aliquota e` al 20% (il 21% dal 17/9/2011).
Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo e` se l'imposta e`scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda il paragrafo 9 della "circolare entrate".
Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condomini.
Nel caso di singole unità immobiliari (ossia univocamente definite tramite i dati catastali) come quella citata, occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 26/1/10; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare). 2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al "decreto edifici", da compilare a video, anche a cura dell'utente finale senza l'ausilio del tecnico, e da inviare all'ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purchè univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L' unico requisito tecnico richiesto e` il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori in tabella 2 del D.M. 26/1/10.Infine, si fa presente che l'art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste a loro volta precisano, alla p arte 1 punto 11.1.2, che l'effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti e` detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, possa essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi, ai fini della detrazione.
Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 KW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 KW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
L'art. 2 del DM 11/3/08, come modificato dal DM 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09. Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata ma condizione indispensabile e` che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale e` munito di impianto di riscaldamento.
Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". E' tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.gsel.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni o per scaricare l'apposita guida.
L'intervento dal 1/1/2008 e` agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale ma la risoluzione 458/E del 1o dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purchè ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall'allegato I al D.M. 6/8/09. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l'impianto preesistente viene sostituito parzialmente con una caldaia a condensazione.
Si ritiene che non sia possibile perchè un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno e` stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale,debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, limitatamente alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale, e che qui si riporta: "Impianto termico e` un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e` maggiore o uguale a 15 kW". Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per ac cedere alle detrazioni e` sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo e` difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa e` considerata fonte fossile solo al 30% (cfr. faq 42).
La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 "Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo" specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che e` ammissibile anche detto calcolo s emplificato (come peraltro riportato nella sezione "Per i tecnici" del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso. Quindi nella certificazione per il cliente il produttore deve: - attestare che i valori di trasmittanza termica degli infissi installati siano conformi a quanto prescritto dal DM 11/3/08 come modificato dal D.M. 26/1/10 ( per il calcolo della trasmittanza si può utilizzare l'infisso normalizzato e le regole di estensione della UNI EN 14351-1, in alternativa al calcolo per ogni finestra); - riportare i valori di trasmittanza termica degli infissi dismessi in un campo apposit amente predisposto; qualora tale trasmittanza non sia nota e` lecito stimarne i valori. A tal proposito si vedano gli schemi di calcolo alla sezione per i tecnici di questo sito.
Normalmente, con il metodo semplificato di cui all'allegato G si calcola l'indice di prestazione energetica. Con le tabelle di cui all'allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice. Il fabbisogno di energia primaria si ottiene moltiplicando il valore dell'indice di prestazione energetica per la superficie utile o per il volume se l' edificio e` non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.
Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L'art. 3 c. 3 di quest'ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, "in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3". Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poichè questo comma prevede che l'intervento debba essere riferito all'intero edificio e no n alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all'edificio nel quale essa e` inserita. Il D.M. 26/1/10, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05; nel caso di impianto termico a biomassa installato in un'unita` immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile limitare quest'obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento;
e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.
Innanzitutto il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici i n vigore alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di at testare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater): si ritiene, tuttavia, che tale attestazione possa essere sostituita dalla comunicazione telematica all'AdE di cui nel seguito, quando necessaria;
- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori. Inoltre: - e` stato introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, attraverso il loro sito ed entro il 31 marzo, per coloro che eseguono i lavori "a cavallo" tra un anno e l'altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2010 e li concludono nel 2011 e contemporanea mente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2010; per info dettagliate, cfr. il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6/5/2009, disponibile su questo sito alla pagina "Decreti e Normativa");
- la detrazione per le spese sostenute nel 2009 e 2010 dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni mentre la detrazione perle spese sostenute nel 2011 sarà ripartita in 10 anni.
Si. Il DM 11/3/08, disponibile sul nostro sito, ha pubblicato i nuovi valori di trasmittanza termica da rispettare, sia per le pareti, sia per i tetti e solai, sia per le finestre per il 2008, 2009 e 2010. Si nota che, procedendo con gli anni, tali valori diventano via via più restrittivi.
Nel caso di invio del solo allegato F le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non e` più richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. Quindi al punto 14 deve essere indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 15 in cui viene richiesto l'ammontare di dette spese.
Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
Le nuove norme per una rigorosa certificazione energetica impongono il ricorso alle norme UNI TS 11300 secondo quanto stabilito dall'allegato III del D. Lgs. 115/08 e sostituiscono quanto previsto dall'art. 5 c. 3 del "decreto edifici", ossia di far e riferimento all'allegato I del D. Lgs. 192/05. Tuttavia, nei casi consentiti, e` sempre possibile avvalersi del calcolo semplificato secondo l'allegato G al "Decreto edifici". Inoltre il DM 26/6/09 che ha introdotto le linee guida per la certificazione energetica, al punto 5.2 dell'allegato A ammette esplicitamente l'utilizzo di "Docet" per il calcolo degli indici di prestazione energetica delle unità immobiliari residenziali sulla base delle norme tecniche UNI TS 11300. Il software e` ora aggiornato secondo la metodologia di calcolo semplificata prevista dalle suddette linee guida ed è scaricabile dal sito http://www.docet.itc.cnr.it al quale si rimanda per ulteriori informazioni.
Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell'allaccio ad una rete di teleriscaldamento, l'art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 11/3/08 prescrive che per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto. Comunque, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti attuativi dei decreti ministeriali 20/07/2004 e successive modificazioni, nonché estendendo il principio contenuto nell'art. 3 c. 3 del DM 11/3/08 circa le modalità di attribuzione del potere calorifico alla biomassa, si ritiene che il gestore di reti di teleriscaldamento a biomassa, nel rilasciare la richiamata dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, debba assumere una quota di energia fossile pari al 30% dell'energia primaria realmente fornita all'impianto.
Sino al 31/12/08 il cumulo era possibile, proprio perchè esplicitamente consentito dall'art. 10, c. 2 del "decreto edifici": in questo caso, comunque, l'importo da portare in detrazione era al netto del contributo regionale o locale. Ma a decorrere dal 1/1/09, l'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 115/08 (norma prevalente e successiva, disponibile sul nostro sito) non consente più il cumulo,fatta eccezione per i certificati bianchi e gli altri incentivi di cui al c. 4 dello stesso articolo da individuarsi con decreto ministeriale che, però al momento, non e` ancora stato emanato. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2009 non e` più consentito il cumulo tra detrazioni fiscali del 55% ed eventuali contributi regionali o locali per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.
L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Si ritiene quindi che coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8/09 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E esclusivamente per via telematica. Si ricorda anche che e` compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all'intervento: il relativo calcolo, a rigore, dovrebbe essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300. Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per quanto riguarda la voce da compilare sull'allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell'esempio d i calcolo semplificato pubblicato su questo sito alla sezione "Per i tecnici" e valevole solo per la sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione (non con una pompa di calore). Si tenga presente che detto esempio vale per un apparta mento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in proporzione. Se invece stiamo trattando di una casa iso lata della stessa superficie, il risparmio in linea di massima va raddoppiato (condizione conservativa) rispetto a quello previsto nel caso di un appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rigorosa. Infine ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell'aiuto di un tecnico, il compenso e` ancora detraibile al 55 %.
Come stabilito dalla Risoluzione dell'AdE n. 244/E del 11/09/2007, "a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti...", il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all'ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o dalla D.I.A. se richiesta. Pertanto, in possesso di uno di questi documenti, si ritiene che nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad ENEA per usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi, e poiché i lavori sono stati iniziati e conclusi nell'anno, che non occorra inviare nessuna comunicazione all'AdE. Qualora, però, le spese preventivate non siano state riportate nella documentazione trasmessa all'ENEA, si ricorda che questa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può` essere portata in detrazione.
L'Art. 10 del "decreto edifici" al comma 1, sostiene che le detrazioni in oggetto "non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'Art. 1, commi da 2 a 5". Il che significa che nel caso in cui per la stessa opera (e quindi per la stessa spesa), si possa usufruire di più detrazioni previste da normative nazionali (ad esempio quelle del 55%, del 36% o altri incentivi diversamente finalizzati), non essendo questi cumulabili, l'utente deve scegliere di avvalersi di una di queste agevolazioni. Qualora invece tali incentivi interessino opere diverse - sia pure nell'ambito del medesimo intervento di riqualificazione edilizia - e, in relazione ad ognuna di esse, competa una diversa agevolazione, il contribuente potrà beneficiare dell'agevolazione prevista di volta in volta per ciascuna di esse. Così ad esempio, se il contribuente effettua lavori di rifacimento del tetto, rientranti solo nell'ambito agevolativo della ricostruzione a seguito di eventi sismici e, allo stesso tempo, interventi di installazione di pannelli solari interessati sol tanto dalla detrazione del 55%, egli potrà beneficiare, per il primo intervento, dell'agevolazione post-sisma e, per il secondo, della detrazione del 55%. Inoltre anche il D.L. 115/2008 all'Art. 6, comma 3, ribadisce ulteriormente quanto sopra, sostenendo che "dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica" (e quindi anche le detrazioni fiscali del 55%), non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazione energetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi e per incentivi di diversa natura ad oggi non ancora individuati.
Gli incentivi per l'acquisto e la posa in opera dei motori elettrici ad alta efficienza sono purtroppo terminati il 31 dicembre 2010.
Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall'anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione. Nello specifico:
- per i lavori completati nel 2007 e nel 2008, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell'AdE no 20/E del 13 maggio 2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purchè l'importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
- per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell'AdE no 21/E del 23/4/10, e` possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purchè, come riporta la Risoluzione dell'AdE n.44/E del 27/05/10, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per quanto sopra:
- per i lavori completati nel 2009, non e` più possibile modificare nulla;
- per i lavori completati nel 2010, e` possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2011 (salvo indicazioni diverse da parte dell'AdE), accedendo al sito di invio 2010;
- per i lavori completati nel 2011 e ` possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2012 (salvo indicazioni diverse da parte dell'AdE), accedendo al sito d'invio 2011. Tutte le Circolari citate sono disponibili nella sezione Normativa. Si ricorda che i documenti per i quali non si e` ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all'ENEA. Si possono quindi modificare, chiudere definitivamente e inviare. Inoltre non e` necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.
Il comma 22 dell'art. 4 del D.P.R. 59/09 sostiene che nel caso di edifici di nuova costruzione, di nuova installazione di impianti termici o come nel suo caso, di ristrutturazione di impianti termici esistenti, il nuovo impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire, con l'utilizzo d i pannelli solari, almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (20% per immobili nei centri storici). Ma poichè il comma successivo dello stesso articolo (il comma 23), relativamente le modalità applicative di questo nuovo obbligo, rimanda ad un successivo provvedimento, ad oggi non ancora emanato, possiamo desumere che a livello nazionale tale nuovo obbligo non sia ancora efficace. Le consigliamo però di verificare che lo stesso obbligo non derivi da disposizioni di livello inferiore, da Regioni, Province o Comuni nei quali il suo immobile ricade.
La questione e` regolata dalla Circolare AdE n. 40/E del 28/7/10, disponibile sul nostro sito, che fornisce chiarimenti sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, introdotta dall'art. 25 del D. L. 31/5/2010 n. 78. Tale ritenuta e` stata poi ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 in virtù dell'art. 23, c. 8 del D.L. 98/2011. L a doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista e` gravata da IVA , la ritenuta della banca opererà sull'importo del bonifico al netto dell'IVA. Ancora, qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta del 4%, prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973 a titolo di acconto dell'imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 de l 2010. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale e` prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva. Si consiglia però, essendo questa materia squisitamente fiscale, di chiedere sempre conferma all'Agenzia delle Entrate.
Il comma 1-ter dell'art. 6 del D. Lgs. n 192 del 2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 l'a.c.e. di un edificio o di un'unita` immobiliare e` necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o delle generalità degli utenti) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita` immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 11 del decreto su citato, fino all'entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l'a.c.e. Ma come riporta chiara mente il punto 1-ter dell'art. 11 del D.Lgs. 192, ciò non e` più consentito trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida nazionali. Pertanto, consultata a proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, riteniamo che per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente e` ormai obbligatorio l'a.c.e. per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall'obbligo e per i quali nel tempo si e` attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Come accennato, sulla base del comma 1 ter dell'art.6 del D. Lgs. no192 del 2005, si ritiene che possano ritenersi salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di incarico conferite fino a questa data. Tuttavia, fermo restando tale obbligo, ai so li fini dell'accesso alle detrazioni in oggetto e limitatamente agli interventi per i quali e` ancora necessario l'a.c.e. e ciò e` quelli di cui ai commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007, nella volontà di non rendere più complessa la procedura telematica per la trasmissione all'Enea delle pratiche di detrazione, può continuare ad essere utilizzato l'apposito sito di trasmissione già previsto per la redazione dell'attestato di qualificazione energetica. Come e` stato già detto, l'a.c.e. va comunque redatto e conservato dall'utente e, in quanto misura obbligatoria per l'accesso alle detrazioni, tali spese tecniche si ritengono anch'esse detraibili. Si puntualizza che in questo modo viene esteso ora in ambito nazionale quanto già vigente nelle regioni in cui una legislazione locale già imponeva da tempo la redazione dell'a.c.e. Si ricorda poi che il modello a video può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'attestato di certificazione non deve essere coinvolto nei lavori e deve rispondere a quant'altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa regionale di riferimento. Si ribadisce infine che la documentazione deve essere obbligatoriamente trasmessa all'Enea esclusivamente attraverso l'apposito sito e che la possibilità di invio per raccomandata e` limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non e ` utilizzabile il modello predisposto sul sito.
Il comma 1-ter dell'art. 6 del D. Lgs. n 192 del 2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 l'a.c.e. di un edificio o di un'unita` immobiliare e` necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o delle generalità degli utenti) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unita` immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 11 del decreto su citato, fino all'entrata in vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l'a.c.e. Ma come riporta chiara mente il punto 1-ter dell'art. 11 del D.Lgs. 192, ciò non e` più consentito trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee Guida nazionali. Pertanto, consultata a proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, riteniamo che per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente e` ormai obbligatorio l'a.c.e. per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall'obbligo e per i quali nel tempo si e` attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Come accennato, sulla base del comma 1 ter dell'art.6 del D. Lgs. no192 del 2005, si ritiene che possano ritenersi salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di incarico conferite fino a questa data. Tuttavia, fermo restando tale obbligo, ai so li fini dell'accesso alle detrazioni in oggetto e limitatamente agli interventi per i quali e` ancora necessario l'a.c.e. e ciò e` quelli di cui ai commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007, nella volontà di non rendere più complessa la procedura telematica per la trasmissione all'Enea delle pratiche di detrazione, può continuare ad essere utilizzato l'apposito sito di trasmissione già previsto per la redazione dell'attestato di qualificazione energetica. Come e` stato già detto, l'a.c.e. va comunque redatto e conservato dall'utente e, in quanto misura obbligatoria per l'accesso alle detrazioni, tali spese tecniche si ritengono anch'esse detraibili. Si puntualizza che in questo modo viene esteso ora in ambito nazionale quanto già vigente nelle regioni in cui una legislazione locale già imponeva da tempo la redazione dell'a.c.e. Si ricorda poi che il modello a video può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'attestato di certificazione non deve essere coinvolto nei lavori e deve rispondere a quant'altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa regionale di riferimento. Si ribadisce infine che la documentazione deve essere obbligatoriamente trasmessa all'Enea esclusivamente attraverso l'apposito sito e che la possibilità di invio per raccomandata e` limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non e ` utilizzabile il modello predisposto sul sito.
Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base a recenti Circolari dell'Agenzia delle Entrate (39E/2010 e 4E/2011) che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione". Di conseguenza, nel caso in cui si realizzino impianti a servizio dell'intera unità, la detrazione deve essere calcolata (secondo un criteri o di ripartizione proporzionale) solo sulla parte che interessa l'unita` esistente e, in questo caso, il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007 che comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all'intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.
Il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214, all'art. 4, c. 4, ha introdotto, a partire dal 2012, la detrazione fiscale del 55% anche per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, rientranti nell'ambito del comma 347 della legge finanziaria 2007. I requisiti tecnici per accedervi sono quelli indicati all'art. 9, c. 2-bis del D.M. 19/2/2007 e s.m.i. ("decreto edifici"), ossia principalmente coefficiente di prestazione (COP) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I del Decreto e riferiti all'anno 2010; inoltre, il sistema di distribuzione deve essere messo a punto e equilibrato in relazione alle portate. Infine, deve essere approntata e tenuta a disposizione un'asseverazione di un tecnico abilitato che comprovi il rispetto dei requisiti richiesti mentre deve essere inviata all'Enea telematicamente attraverso l'apposito sito 2012 la sola scheda informativa ("allegato E"). Per maggiori dettagli consultare il nostro vademecum (in via di aggiornamento).