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Membro e socio fondatore di AITI - Associazione Italiana Termografia Infrarosso.
Paiola Arch. Livio.
Certificato 2* Livello Termografia UNI EN 473 e RINA ISO 9712.
 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
VALIDITA' TEMPORALE DELL'ATTESTATO ENERGETICO

validità temporale dell attestato energetico
validità temporale dell attestato energetico 
La validità temporale massima dell'attestato di certificazione energetica è fissata in dieci anni.
La validità temporale non viene tuttavia inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione, ad oggi non ancora completamente disciplinati.

 

La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

L'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica è previsto a seguito di ogni intervento di ristrutturazione, sia edilizia che impiantistica, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei seguenti casi:

  • Ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
  • Ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
  • Ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
  • Facoltativo in tutti gli altri casi.